Regolamento per la Cessione di Lotti nella zona PEEP

Hanno titolo a richiedere la cessione delle aree di cui al l'art. 1 in diritto di proprietà:
1) I proprietari delle aree espropriate ai sensi del titolo 2 della legge 22 ottobre 1971, n°865 aventi i requisiti previsti dalle vi genti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari in regime di un alloggio per ciascun nucleo familiare da abitarvi personalmente;
2) Enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare;
3) Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
4) Cooperative di abitazione a proprietà divisa;
5) Singoli privati aventi i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi da vendere o da affittare alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.